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Che cosa ha detto la Corte dell’Aia sulle accuse di genocidio contro Israele

Che cosa ha detto la Corte dell’Aia sulle accuse di genocidio contro Israele

La Corte impone misure a Israele ma non il cessate il fuoco chiesto dal Sudafrica. Israele tampona i danni ma la posta in gioco รจ ancora alta

Si รจ tenuta ilย 26 gennaio 2024, nelle aule delย Palazzo della Pace dellโ€™Aia, lโ€™udienza durante la quale la Corte Internazionale di Giustiziaย si รจ pronunciata in merito alla richiesta di misure provvisorieย avanzata dal Sudafrica il 29 dicembre dello scorso anno.

La Corte ha datoย lettura dellโ€™ordinanzaย con la quale haย disposto una serie di misure urgentiย da adottare nellโ€™ambito del conflitto attualmente in corso nella Striscia di Gaza tra Hamas e lo Stato ebraico.

Che cosa ha detto la Corte ย 

Al momento, lโ€™emanazione di misure provvisorie, dato il loro carattere di urgenza e la loro funzione cautelare,ย non implica alcuna valutazione in merito alla colpevolezza di Israeleย per i crimini che gli sono ascritti.

La facoltร  di indicare misure provvisorie (art. 41 dello Statuto), infatti, puรฒ essere esercitata a prescindere dallโ€™accertamento della colpevolezza dello Stato convenuto qualoraย esista un rischio reale e imminenteย che lโ€™inazione della Corte, nelle more del giudizio di merito, possa determinare un pregiudizio irreparabileย ai diritti degli individui che si intende tutelare mediante lโ€™instaurazione del processo. Il giudizio di merito proseguirร  verosimilmente ancora per molto e sarร  oggetto di una futura sentenza della Corte.

Lโ€™ordinanzaย contiene lโ€™indicazione diย sei misure cautelariย che, lungi dallโ€™essere incisive, non rappresentano quelย cessate il fuoco imposto dallโ€™alto che le Ong a tutela dei diritti umani auspicavano per instaurare una tregua. Al contrario, le misureย appaiono vagheย e sono stateย aspramente criticateย dalla stampa come โ€œun bel nulla di fattoโ€.

Lโ€™agenzia di informazione palestineseย InfoPal ha definito la decisione della Corte una pronuncia โ€œin stile don Abbondio contro i Braviโ€, suggerendo che lโ€™organo giudicanteย non abbia effettivamente assunto una posizioneย salda rispetto al conflitto.

Lo stesso primo ministro israelianoย Netanyahu, pur contestando le accuse che vengono mosse al Paese, haย commentato positivamente la scelta delle misureย cosรฌ come operata dalla Corte, sottolineando come questโ€™ultima abbia ยซgiustamente respinto il vile tentativo di negare a Israele il suo diritto fondamentale allโ€™autodifesaยป.

Questo perchรฉ, di fatto, non soloย non รจ stato formalmente ingiunto ilย cessate il fuocoย richiesto dal Sudafrica, ma non รจ stata disposta alcuna misura volta a ordinare lโ€™interruzione delle operazioni belliche. Il governo israeliano รจ solo chiamato ad adottare, a sua volta, una serie di misure idonee a โ€œlimitare i danniโ€.

Come leggere le misure imposte a Israele

Concretamente parlando, loย Stato di Israele รจ chiamato ad adottare tutte le misure in suo potere per:

  • Prevenire la commissione degli atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione sul Genocidio (n. 1)
  • Garantire con effetto immediato che le sue forze armate non commettano gli atti di cui al precedente punto (n. 2)
  • Prevenire e punire l’istigazione a commettere genocidio nei confronti del popolo palestinese (n. 3)
  • Consentire urgentemente la fornitura dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria per far fronte alle avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia (n. 4)
  • Prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di genocidio contro il popolo palestinese (n. 5)
  • Infine, Israele รจ chiamato a presentare alla Corte una relazione su tutte le misure adottate, entro un mese (n. 6).

Al di lร  delle prescrizioni il cui significato รจ scontato, come quella che impone di far divieto di propaganda genocida e quella relativa alla necessitร  che Israele acconsenta allโ€™instaurazione di corridoi assistenziali e sanitari per far fronte allโ€™emergenza umanitaria, ci sono due misure di cui รจ beneย chiarire il contenuto, nello specificoย la prima e la seconda misura.

Stando ai dettami della Corte, lo Stato di Israele deveย impedire la commissione di una serie di atti di violenzaย elencati allโ€™art. 2 della Convenzione sul genocidio, quali:ย (a) uccidere membri del gruppo; (b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica in tutto o in parte; (d) imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo.

Ciรฒ comporta che questeย condotteย non potranno piรน essere adottateย da parte del governo israeliano o delle sue forze armate (misura n. 2)ย neiย confronti del gruppo etnicoย contro il quale si presume che si stia perpetrando un genocidio. Ma, stando a quanto sostenuto daย Tel-Aviv, Israeleย dirige le proprie operazioni belliche esclusivamente contro Hamas, nellโ€™ambito di un conflitto armato volto a esercitare il proprio diritto di autodifesa contro unโ€™organizzazione terroristica.ย 

Questo รจ quanto รจ stato sostenuto dal rappresentante israeliano in aula durante lโ€™udienza dello scorso 12 gennaio, udienza durante la quale Israele ha dichiarato di non aver alcun intento genocida contro il popolo palestinese e di non aver preso di mira la popolazione civile di Gaza.

Dunque, sul piano concreto, poco cambia rispetto alla situazione pre-esistente:ย la misura non comporterร  una stasi militare, cosรฌ come si era sperato, eย non รจ stato realmente scongiuratoย il rischio che i civili rimangano coinvolti nelle operazioni.ย 

Leย ultime due misureย adottate dalla Cig (n. 5 e n.6) sono unย mero simulacro giuridicoย privo di qualsiasi contenuto concreto: Israele dovrebbe, per proprio conto, raccogliere e custodire le prove delle accuse di genocidio che gli vengono mosse e poi collezionarle, insieme a tutte le disposizioni attraverso le quali si conformerร  alle misure provvisorie, allโ€™interno di una relazione da presentare alla Corte entro un mese.

Perchรจ le istanze sudafricane non sono state accolte

Non erano queste le misure richieste dal Sudafrica allโ€™interno della sua application dello scorso 29 dicembre, e non erano queste le misure che sono state richieste in udienza dal team legale sudafricano. La Cig, sulla base dellโ€™art. 75 del regolamento della Corte, si รจ riservata il diritto di rimaneggiare le istanze sudafricane individuando delle ulteriori misure, diverse in tutto o in parte da quelle richieste, dal carattere piรน accomodante, probabilmente con il fine di facilitare lโ€™accettazione delle stesse da parte di Israele e di lenire, per quanto possibile, i toni accesi della controversia. 

Un indirizzo, quello adottato dalla Corte, volto aย limitare il rischio di unโ€™ulterioreย escalation, eventualitร  che si sarebbe probabilmente verificata qualora il collegio avesse adottato una linea piรน dura. La pronuncia รจ il frutto di unย bilanciamentoย tra la necessitร  di intervenire a livello giuridico nel conflitto e una buona dose di pragmatismo.

Difatti, durante lโ€™udienza del 12 gennaio i rappresentanti israeliani avevano lasciato intendere che la loro partecipazione alla Convenzione sul genocidio non avrebbe dovutoย interferire con il loro diritto allโ€™autodifesa, e che un simile scenario avrebbe comportato ilย superamento di una linea di confineย che lo Stato Ebraico non sarebbe stato disposto ad accettare. Con tutta probabilitร  la Corte, per evitare di giungere ad unย punto di non ritorno nellโ€™ambito del multilateralismo giuridico, ha deciso di procedere con cautela.

Il fatto che le misure adottate dalla Cig producano un limitato risvolto concreto non deve condurre allโ€™errore di sottovalutarne la portata politica. รˆ significativo il fatto che le misure siano state tutte approvate con una maggioranza di almeno 15 voti lโ€™una, nello specifico: quattro misure hanno ricevuto 15 voti favorevoli e 2 voti contrari, mentre le restanti due misure sono state adottate con una maggioranza di 16 su 17. 

Se normalmente infatti la Corte si compone di 15 membri di nazionalitร  diversa, nel caso specifico il collegio giudicante vede lโ€™aggiunta di due ulteriori membri. I due giudici ad hoc sono stati appositamente nominati per la risoluzione di questa specifica controversia. Ai sensi dellโ€™art. 31 dello Statuto della Corte, infatti, qualora il collegio giudicante non includa alcun giudice della nazionalitร  di una delle parti in causa, ciascuna Parte ha diritto di scegliere un giudice ad hoc affinchรฉ sieda nel collegio. 

Il Sudafrica ha esercitato tale diritto, indicando come giudice di nazionalitร  sudafricana Dikgang Ernest Moseneke, mentre Israele ha nominato Aharon Barak.ย Moseneke, insignito dell’Ordine di Luthuli (unโ€™onorificenza sudafricana), รจ giudice della Corte Costituzionale sudafricana e Deputy Chief Justice del Sudafrica, ricoprendo il ruolo di seconda carica giudiziaria della Repubblica.

Barak,ย di origini ebraiche, รจ nato in Lithuania nel 1936 ed รจ sopravvissuto allโ€™Olocausto, per poi stabilirsi a Gerusalemme una volta terminata la guerra. Avvocato, giurista e professore, ha servito come presidente della Corte Suprema israeliana.

Proprio comeย i giudici eletti mediante il normale procedimento di nominaย dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza, anche iย giudiciย ad hocย siedono a titolo personaleย in seno al collegio, dovendo esercitare le proprie funzioniย in modo imparziale e coscienzioso, come recita lโ€™art. 20 dello Statuto. Dunqueย Barakย eย Mosenekeย non sono chiamati a giudicare in rappresentanza dei loro Paesi dโ€™origine nรฉ devono farsi in alcun modo influenzare dalle autoritร  dello Stato di cui sono cittadini.ย 

Il parere contrario di Julia Sebutinde

A tal proposito รจ interessante notare come ilย voto contrarioย rispetto allโ€™emanazione diย ciascuna delle sei misureย non sia quello diย Barak, come ci si potrebbe aspettare. Infatti, il giudice israelianoย ha votato a favore di 2 misure su 6, sostenendo lโ€™approvazione delle prescrizioni che intimano a Israele di prevenire e punire l’istigazione a commettere genocidio (n. 3) e di consentire lโ€™instaurazione di corridoi umanitari per assistere la popolazione della Striscia (n. 4).

Il voto contrario a ciascuna delle sei misure รจ stato quello diย Julia Sebutinde, giudice ugandese in carica per il suo secondo mandato presso la Cig. รˆ laย prima donna africana a sedere nel collegio della massima autoritร  giurisdizionale dellโ€™Onu, e prima di servire presso la Corte dellโ€™Aia la giudice ha fatto parte delย Tribunale speciale per la Sierra Leone,ย organo giudiziario istituito dalle Nazioni Unite insieme con il governo sierraleonese per giudicare le violazioni del diritto umanitario commesse durante la guerra civile del Paese degli anni โ€˜90.

Nella sua Dissenting opinion Sebutinde sostiene che la controversia, nascendo da una questione essenzialmente e storicamente politica, richieda delle negoziazioni idonee a raggiungere una soluzione diplomatica che sia permanente, e non un intervento giudiziario da parte della Corte. 

Inoltre, la giudiceย mette in discussioneย le stesseย fondamenta del processoย sostenendo cheย la Corte non abbia giurisdizioneย sul caso. Appiattendosi su una delle argomentazioni difensive israeliane, Sebutinde sostiene che il Sudafrica non abbia dimostrato il presunto intento genocida che dovrebbe muovere le operazioni israeliane, ragion per cui le atrocitร  denunciate fino ad oraย non possano considerarsi come rientranti nel campo di applicazione della Convenzioneย sul genocidio.ย 

Non potendosi applicare la Convenzioneย verrebbe meno la base giuridicaย che fonda la controversia dinanzi alla Corte, cioรจ che le conferisce competenza sulla questione. Ciรฒ comporterebbe unย effetto dominoย in virtรน del quale il processo, essendo privo di fondamento, non avrebbe dovuto essere instaurato, e di conseguenza non sussisterebbero le condizioni necessarie per lโ€™emanazione delle misure provvisorie in discussione.

Come la giudice Sebutinde anche il team legale israeliano, nel tentativo di evitare che il processo venisse effettivamente instaurato, ha sollevato una serie diย questioni preliminariย attinenti alle basi giuridiche invocate e alla sussistenza della giurisdizione della Corte.

Con questa ordinanza,ย la Corte risponde alle opposizioni sollevate da Tel-Aviv, di fatto rigettandole eย instaurando il processo in senso stretto. รˆ questo ilย nucleo fondamentale dellโ€™intera pronuncia, rispetto al quale le misure comminate assumono quasi un carattere accessorio.ย 

La questione della giurisdizione della Corte

รˆ bene avere chiaro che nelle fasi iniziali dellโ€™iter giudiziario il collegio รจ chiamato a compiere una serie diย valutazioni preliminariย senza le quali non รจ possibile procedere e cheย potrebberoย condurre alla chiusura immediata del procedimento.

Una situazione che, semplificando, si potrebbe associare alย disporre lโ€™archiviazione di un casoย e la cancellazione dello stesso dal registro delle notizie di reato. Non a caso, durante lโ€™udienza del 12 gennaio Israele ha richiesto alla Corte diย rimuovere il caso dalregistro generale.ย 

Dato che si รจ in una fase iniziale, la Corte non dispone degli elementi necessari per compiere una valutazione completa circa la fondatezza o meno delle accuse, dunque giudicaย prima facie, cioรจ sulla base di ciรฒ che ad una prima valutazione ritiene essere plausibile o verosimile. Lโ€™istanza di Israele di rimuovere il caso dal registro avrebbe implicato una valutazione,ย prima facie, di infondatezza delle accuse a lui mosse.

Discostandosi dalla richiesta, la Corte ha ritenuto di dover procedere nel merito con la valutazione della questione, instaurando il processo che, fino a quel momento, non era tale (giuridicamente parlando). Ilย ricorso presentato dal Sudafricaย lo scorso dicembre, infatti, non รจ molto dissimile da una denuncia: consente solo lโ€™instaurazione di unย precario meccanismoย giurisdizionaleย che non necessariamente si trasforma in un giudizio volto ad accertare la responsabilitร  internazionale di uno Stato.ย 

Avendo natura preliminare, queste valutazioni rappresentanoย il primo stepย indispensabile per instaurare un giudizio, prima del quale non sarebbe stato possibile procedere allโ€™emanazione delle misure cautelari: ยซla Corte puรฒ indicare misure provvisorieย solo seย le disposizioni invocate dal richiedente appaiono, prima facie,ย offrire una baseย sulla quale fondare la sua competenzaยป (sez. II –Giurisdizione prima facie).

Il collegio spiega chiaramente che, prima di procedere, ha bisogno diย accertare la propria giurisdizioneย sul caso. In altre parole, la deveย analizzare le basi giuridicheย sottostanti e chiedersi: ho la competenza per decidere di questa controversia? Il Sudafrica ha la facoltร  di citare in giudizio Israele per genocidio?ย 

Dato che le basi giuridiche invocate dal Sudafrica sono lโ€™art. 36 dello Statuto della Corteย e lโ€™art. 9 della Convenzione sul genocidio, la prima valutazione operata dalla Corte mira a stabilire se tali disposizioniย gli conferiscono la competenza a pronunciarsiย sulla questione.

Il Sudafrica e Israele sono entrambi parte dello Statuto nonchรฉ della Convenzione, condizione necessaria ma non sufficiente: occorreย verificare che laย Convenzione sia effettivamente applicabile. La successiva valutazione riguarda quindiย l’ambito di applicazioneย della Convenzione al fine diย esaminare se gli atti e le omissioni denunciatiย dal Sudafricaย rientrino nella corniceย tracciata.ย 

Per il Sudafrica si tratta di un disegno chiaramente genocidario, per Israele il quadro fattuale รจ stato deliberatamente manipolato al fine di fornire unโ€™idea distorta: il Paese si trova in uno stato di guerra e le vittime civili non sono altro che una conseguenza involontaria dell’uso legittimo della forza. Di conseguenza, il quadro giuridico al quale fare riferimento รจ esclusivamente quello del diritto umanitario, mentre la Convenzione sul genocidio non ha ragione di essere invocata.

Nellโ€™ordinanza la Corte, una volta accertatoย prima facieย che le condotte incriminate potrebbero,ย plausibilmente, essere parte di una piรน ampia condotta genocidaria, ha concluso che โ€œalmeno alcuni degli atti e delle omissioni denunciati dal ricorrente sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidioโ€.

Quindi laย Convenzione trova applicazioneย e di conseguenzaย il Sudafrica, in quanto Stato parte,ย รจ legittimatoย a citare in giudizio Israele per la violazione della stessa (sez. III โ€“ย Legittimazione del Sudafrica).ย 

L'”escamotage” israeliano e la posta in gioco

Alla Corte resta unย ultimo nodo da sciogliereย affinchรฉ possa dichiarare la propria giurisdizione: impiegando un ingegnosoย escamotageย legaleย lo Stato ebraico ha sostenuto cheย non vi fosse alcuna reale controversiaย con il Sudafrica rispetto allโ€™andamento del conflitto in corso a Gaza.

Utilizzando una serie di documenti diplomatici e comunicazioni intercorsi tra i due Paesi, Tel-Aviv ha sostenuto che Pretoria non ha dato modo al governo israeliano di rispondere alle accuse di genocidio prima che il Paese africano presentasse istanza alla Corte: se il governo sudafricano avesse ragionevolmente dato ad Israele la possibilitร  di spiegarsi, non si sarebbe creato alcun fraintendimento.

ยซLeย controversieย [โ€ฆ] saranno sottoposte alla Corte su richiesta di una delle parti della controversiaยป recita lโ€™art. 9 della Convenzione. Lโ€™espediente utilizzato da Israele nel tentativo diย affondare il ricorso sudafricano รจ chiaro: se non cโ€™รจ controversia, non cโ€™รจ la giurisdizione della Corte.

Le diverseย fasi dellโ€™iter giuridicoย possono apparire come degli adempimenti puramente amministrativi, irrilevanti data la gravitร  del contesto in cui si sta svolgendo il conflitto, ma rappresentano dei momentiย potenzialmente letaliย per lโ€™avvenire del processo. Ciascuna delle questioni esposte avrebbe potenzialmente potutoย escludere la competenza della Corte in materia eย paralizzare il percorso giudiziarioย quando questo si trovava ancora in una fase embrionale.

Rispetto a questโ€™ultimo cavillo giuridico la Corte, con unโ€™abile manovra argomentativa, ha aggirato lโ€™ostacolo e ha concluso di avereย la competenza per giudicareย la questione,ย instaurando il giudizioย in senso stretto e procedendo conย lโ€™adozione di misure provvisorie.ย 

In definitiva, la valutazione in merito allโ€™efficacia e allโ€™incisivitร  delle misureย adottate dalla Corte rappresenta solo una parte delle considerazioni che รจ possibile fare rispetto alย contenuto dellaย pronuncia, unaย decisioneย dallโ€™imponente portata giuridica e politica, che presenta enormi risvolti sul piano fattuale.

La posizione assunta dal collegio, per quanto cauta, รจ espressione della volontร  dellโ€™organo diย attivarsi rispetto alle sorti del conflitto in corso.ย ย รˆ solo in seguito a questa pronuncia cheย la causa intentata da Pretoriaย assume i contorni di un vero e proprio processo, facendo sรฌ che la segnalazione sudafricana acquisti concretezza giuridica passando dallโ€™essere unโ€™accusa ad unย capo di imputazioneย a tutti gli effetti.ย 

Ora che ilย processo รจ effettivamente inย corso, Israele ha moltissimo in gioco: la suaย immagine di unica democrazia del Medio Oriente, giร  messa in discussione in passato, si รจย rapidamente deteriorataย a seguito dellโ€™escalationย del conflitto e ora, con lโ€™instaurazione del giudizio per genocidio, รจ definitivamenteย compromessa.ย 

La situazione รจ delicata anche per i suoi alleati storici, specialmente per gli Stati Uniti e per lโ€™Unione Europea che si trovano a dover far fronte a continueย manifestazioni di opposizione da parte di una buona fetta di opinione pubblica.ย ย 

รˆ fissata per il 26 febbraio la data di consegna della relazione con cui Israele dovrร  illustrare alla Corte come si รจ conformato alle misure provvisorie. รˆ difficile prevedere quale sarร  lโ€™atteggiamento israeliano rispetto alle prescrizioni che gli sono state imposte, ciรฒ che รจ certo รจ che qualora scegliesse di non conformarvisi, ne deriverebbe una rottura con le istituzioni Onu e, piรน in generale, con il sistema di governance globale.

Foto in evidenza: Israeli Defence Forces (2023)

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Daria Luisa Petrucci

Daria Luisa Petrucci

Avvocato. EU law Phd candidate. Specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Appassionata di geopolitica, relazioni internazionali e diplomazia.

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