Si รจ tenuta ilย 26 gennaio 2024, nelle aule delย Palazzo della Pace dellโAia, lโudienza durante la quale la Corte Internazionale di Giustiziaย si รจ pronunciata in merito alla richiesta di misure provvisorieย avanzata dal Sudafrica il 29 dicembre dello scorso anno.
La Corte ha datoย lettura dellโordinanzaย con la quale haย disposto una serie di misure urgentiย da adottare nellโambito del conflitto attualmente in corso nella Striscia di Gaza tra Hamas e lo Stato ebraico.
Che cosa ha detto la Corte ย
Al momento, lโemanazione di misure provvisorie, dato il loro carattere di urgenza e la loro funzione cautelare,ย non implica alcuna valutazione in merito alla colpevolezza di Israeleย per i crimini che gli sono ascritti.
La facoltร di indicare misure provvisorie (art. 41 dello Statuto), infatti, puรฒ essere esercitata a prescindere dallโaccertamento della colpevolezza dello Stato convenuto qualoraย esista un rischio reale e imminenteย che lโinazione della Corte, nelle more del giudizio di merito, possa determinare un pregiudizio irreparabileย ai diritti degli individui che si intende tutelare mediante lโinstaurazione del processo. Il giudizio di merito proseguirร verosimilmente ancora per molto e sarร oggetto di una futura sentenza della Corte.
Lโordinanzaย contiene lโindicazione diย sei misure cautelariย che, lungi dallโessere incisive, non rappresentano quelย cessate il fuoco imposto dallโalto che le Ong a tutela dei diritti umani auspicavano per instaurare una tregua. Al contrario, le misureย appaiono vagheย e sono stateย aspramente criticateย dalla stampa come โun bel nulla di fattoโ.
Lโagenzia di informazione palestineseย InfoPal ha definito la decisione della Corte una pronuncia โin stile don Abbondio contro i Braviโ, suggerendo che lโorgano giudicanteย non abbia effettivamente assunto una posizioneย salda rispetto al conflitto.
Lo stesso primo ministro israelianoย Netanyahu, pur contestando le accuse che vengono mosse al Paese, haย commentato positivamente la scelta delle misureย cosรฌ come operata dalla Corte, sottolineando come questโultima abbia ยซgiustamente respinto il vile tentativo di negare a Israele il suo diritto fondamentale allโautodifesaยป.
Questo perchรฉ, di fatto, non soloย non รจ stato formalmente ingiunto ilย cessate il fuocoย richiesto dal Sudafrica, ma non รจ stata disposta alcuna misura volta a ordinare lโinterruzione delle operazioni belliche. Il governo israeliano รจ solo chiamato ad adottare, a sua volta, una serie di misure idonee a โlimitare i danniโ.
Come leggere le misure imposte a Israele
Concretamente parlando, loย Stato di Israele รจ chiamato ad adottare tutte le misure in suo potere per:
- Prevenire la commissione degli atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione sul Genocidio (n. 1)
- Garantire con effetto immediato che le sue forze armate non commettano gli atti di cui al precedente punto (n. 2)
- Prevenire e punire l’istigazione a commettere genocidio nei confronti del popolo palestinese (n. 3)
- Consentire urgentemente la fornitura dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria per far fronte alle avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia (n. 4)
- Prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di genocidio contro il popolo palestinese (n. 5)
- Infine, Israele รจ chiamato a presentare alla Corte una relazione su tutte le misure adottate, entro un mese (n. 6).
Al di lร delle prescrizioni il cui significato รจ scontato, come quella che impone di far divieto di propaganda genocida e quella relativa alla necessitร che Israele acconsenta allโinstaurazione di corridoi assistenziali e sanitari per far fronte allโemergenza umanitaria, ci sono due misure di cui รจ beneย chiarire il contenuto, nello specificoย la prima e la seconda misura.
Stando ai dettami della Corte, lo Stato di Israele deveย impedire la commissione di una serie di atti di violenzaย elencati allโart. 2 della Convenzione sul genocidio, quali:ย (a) uccidere membri del gruppo; (b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica in tutto o in parte; (d) imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo.
Ciรฒ comporta che questeย condotteย non potranno piรน essere adottateย da parte del governo israeliano o delle sue forze armate (misura n. 2)ย neiย confronti del gruppo etnicoย contro il quale si presume che si stia perpetrando un genocidio. Ma, stando a quanto sostenuto daย Tel-Aviv, Israeleย dirige le proprie operazioni belliche esclusivamente contro Hamas, nellโambito di un conflitto armato volto a esercitare il proprio diritto di autodifesa contro unโorganizzazione terroristica.ย
Questo รจ quanto รจ stato sostenuto dal rappresentante israeliano in aula durante lโudienza dello scorso 12 gennaio, udienza durante la quale Israele ha dichiarato di non aver alcun intento genocida contro il popolo palestinese e di non aver preso di mira la popolazione civile di Gaza.
Dunque, sul piano concreto, poco cambia rispetto alla situazione pre-esistente:ย la misura non comporterร una stasi militare, cosรฌ come si era sperato, eย non รจ stato realmente scongiuratoย il rischio che i civili rimangano coinvolti nelle operazioni.ย
Leย ultime due misureย adottate dalla Cig (n. 5 e n.6) sono unย mero simulacro giuridicoย privo di qualsiasi contenuto concreto: Israele dovrebbe, per proprio conto, raccogliere e custodire le prove delle accuse di genocidio che gli vengono mosse e poi collezionarle, insieme a tutte le disposizioni attraverso le quali si conformerร alle misure provvisorie, allโinterno di una relazione da presentare alla Corte entro un mese.
Perchรจ le istanze sudafricane non sono state accolte
Non erano queste le misure richieste dal Sudafrica allโinterno della sua application dello scorso 29 dicembre, e non erano queste le misure che sono state richieste in udienza dal team legale sudafricano. La Cig, sulla base dellโart. 75 del regolamento della Corte, si รจ riservata il diritto di rimaneggiare le istanze sudafricane individuando delle ulteriori misure, diverse in tutto o in parte da quelle richieste, dal carattere piรน accomodante, probabilmente con il fine di facilitare lโaccettazione delle stesse da parte di Israele e di lenire, per quanto possibile, i toni accesi della controversia.
Un indirizzo, quello adottato dalla Corte, volto aย limitare il rischio di unโulterioreย escalation, eventualitร che si sarebbe probabilmente verificata qualora il collegio avesse adottato una linea piรน dura. La pronuncia รจ il frutto di unย bilanciamentoย tra la necessitร di intervenire a livello giuridico nel conflitto e una buona dose di pragmatismo.
Difatti, durante lโudienza del 12 gennaio i rappresentanti israeliani avevano lasciato intendere che la loro partecipazione alla Convenzione sul genocidio non avrebbe dovutoย interferire con il loro diritto allโautodifesa, e che un simile scenario avrebbe comportato ilย superamento di una linea di confineย che lo Stato Ebraico non sarebbe stato disposto ad accettare. Con tutta probabilitร la Corte, per evitare di giungere ad unย punto di non ritorno nellโambito del multilateralismo giuridico, ha deciso di procedere con cautela.
Il fatto che le misure adottate dalla Cig producano un limitato risvolto concreto non deve condurre allโerrore di sottovalutarne la portata politica. ร significativo il fatto che le misure siano state tutte approvate con una maggioranza di almeno 15 voti lโuna, nello specifico: quattro misure hanno ricevuto 15 voti favorevoli e 2 voti contrari, mentre le restanti due misure sono state adottate con una maggioranza di 16 su 17.
Se normalmente infatti la Corte si compone di 15 membri di nazionalitร diversa, nel caso specifico il collegio giudicante vede lโaggiunta di due ulteriori membri. I due giudici ad hoc sono stati appositamente nominati per la risoluzione di questa specifica controversia. Ai sensi dellโart. 31 dello Statuto della Corte, infatti, qualora il collegio giudicante non includa alcun giudice della nazionalitร di una delle parti in causa, ciascuna Parte ha diritto di scegliere un giudice ad hoc affinchรฉ sieda nel collegio.
Il Sudafrica ha esercitato tale diritto, indicando come giudice di nazionalitร sudafricana Dikgang Ernest Moseneke, mentre Israele ha nominato Aharon Barak.ย Moseneke, insignito dell’Ordine di Luthuli (unโonorificenza sudafricana), รจ giudice della Corte Costituzionale sudafricana e Deputy Chief Justice del Sudafrica, ricoprendo il ruolo di seconda carica giudiziaria della Repubblica.
Barak,ย di origini ebraiche, รจ nato in Lithuania nel 1936 ed รจ sopravvissuto allโOlocausto, per poi stabilirsi a Gerusalemme una volta terminata la guerra. Avvocato, giurista e professore, ha servito come presidente della Corte Suprema israeliana.
Proprio comeย i giudici eletti mediante il normale procedimento di nominaย dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza, anche iย giudiciย ad hocย siedono a titolo personaleย in seno al collegio, dovendo esercitare le proprie funzioniย in modo imparziale e coscienzioso, come recita lโart. 20 dello Statuto. Dunqueย Barakย eย Mosenekeย non sono chiamati a giudicare in rappresentanza dei loro Paesi dโorigine nรฉ devono farsi in alcun modo influenzare dalle autoritร dello Stato di cui sono cittadini.ย
Il parere contrario di Julia Sebutinde
A tal proposito รจ interessante notare come ilย voto contrarioย rispetto allโemanazione diย ciascuna delle sei misureย non sia quello diย Barak, come ci si potrebbe aspettare. Infatti, il giudice israelianoย ha votato a favore di 2 misure su 6, sostenendo lโapprovazione delle prescrizioni che intimano a Israele di prevenire e punire l’istigazione a commettere genocidio (n. 3) e di consentire lโinstaurazione di corridoi umanitari per assistere la popolazione della Striscia (n. 4).
Il voto contrario a ciascuna delle sei misure รจ stato quello diย Julia Sebutinde, giudice ugandese in carica per il suo secondo mandato presso la Cig. ร laย prima donna africana a sedere nel collegio della massima autoritร giurisdizionale dellโOnu, e prima di servire presso la Corte dellโAia la giudice ha fatto parte delย Tribunale speciale per la Sierra Leone,ย organo giudiziario istituito dalle Nazioni Unite insieme con il governo sierraleonese per giudicare le violazioni del diritto umanitario commesse durante la guerra civile del Paese degli anni โ90.
Nella sua Dissenting opinion Sebutinde sostiene che la controversia, nascendo da una questione essenzialmente e storicamente politica, richieda delle negoziazioni idonee a raggiungere una soluzione diplomatica che sia permanente, e non un intervento giudiziario da parte della Corte.
Inoltre, la giudiceย mette in discussioneย le stesseย fondamenta del processoย sostenendo cheย la Corte non abbia giurisdizioneย sul caso. Appiattendosi su una delle argomentazioni difensive israeliane, Sebutinde sostiene che il Sudafrica non abbia dimostrato il presunto intento genocida che dovrebbe muovere le operazioni israeliane, ragion per cui le atrocitร denunciate fino ad oraย non possano considerarsi come rientranti nel campo di applicazione della Convenzioneย sul genocidio.ย
Non potendosi applicare la Convenzioneย verrebbe meno la base giuridicaย che fonda la controversia dinanzi alla Corte, cioรจ che le conferisce competenza sulla questione. Ciรฒ comporterebbe unย effetto dominoย in virtรน del quale il processo, essendo privo di fondamento, non avrebbe dovuto essere instaurato, e di conseguenza non sussisterebbero le condizioni necessarie per lโemanazione delle misure provvisorie in discussione.
Come la giudice Sebutinde anche il team legale israeliano, nel tentativo di evitare che il processo venisse effettivamente instaurato, ha sollevato una serie diย questioni preliminariย attinenti alle basi giuridiche invocate e alla sussistenza della giurisdizione della Corte.
Con questa ordinanza,ย la Corte risponde alle opposizioni sollevate da Tel-Aviv, di fatto rigettandole eย instaurando il processo in senso stretto. ร questo ilย nucleo fondamentale dellโintera pronuncia, rispetto al quale le misure comminate assumono quasi un carattere accessorio.ย
La questione della giurisdizione della Corte
ร bene avere chiaro che nelle fasi iniziali dellโiter giudiziario il collegio รจ chiamato a compiere una serie diย valutazioni preliminariย senza le quali non รจ possibile procedere e cheย potrebberoย condurre alla chiusura immediata del procedimento.
Una situazione che, semplificando, si potrebbe associare alย disporre lโarchiviazione di un casoย e la cancellazione dello stesso dal registro delle notizie di reato. Non a caso, durante lโudienza del 12 gennaio Israele ha richiesto alla Corte diย rimuovere il caso dalregistro generale.ย
Dato che si รจ in una fase iniziale, la Corte non dispone degli elementi necessari per compiere una valutazione completa circa la fondatezza o meno delle accuse, dunque giudicaย prima facie, cioรจ sulla base di ciรฒ che ad una prima valutazione ritiene essere plausibile o verosimile. Lโistanza di Israele di rimuovere il caso dal registro avrebbe implicato una valutazione,ย prima facie, di infondatezza delle accuse a lui mosse.
Discostandosi dalla richiesta, la Corte ha ritenuto di dover procedere nel merito con la valutazione della questione, instaurando il processo che, fino a quel momento, non era tale (giuridicamente parlando). Ilย ricorso presentato dal Sudafricaย lo scorso dicembre, infatti, non รจ molto dissimile da una denuncia: consente solo lโinstaurazione di unย precario meccanismoย giurisdizionaleย che non necessariamente si trasforma in un giudizio volto ad accertare la responsabilitร internazionale di uno Stato.ย
Avendo natura preliminare, queste valutazioni rappresentanoย il primo stepย indispensabile per instaurare un giudizio, prima del quale non sarebbe stato possibile procedere allโemanazione delle misure cautelari: ยซla Corte puรฒ indicare misure provvisorieย solo seย le disposizioni invocate dal richiedente appaiono, prima facie,ย offrire una baseย sulla quale fondare la sua competenzaยป (sez. II –Giurisdizione prima facie).
Il collegio spiega chiaramente che, prima di procedere, ha bisogno diย accertare la propria giurisdizioneย sul caso. In altre parole, la deveย analizzare le basi giuridicheย sottostanti e chiedersi: ho la competenza per decidere di questa controversia? Il Sudafrica ha la facoltร di citare in giudizio Israele per genocidio?ย
Dato che le basi giuridiche invocate dal Sudafrica sono lโart. 36 dello Statuto della Corteย e lโart. 9 della Convenzione sul genocidio, la prima valutazione operata dalla Corte mira a stabilire se tali disposizioniย gli conferiscono la competenza a pronunciarsiย sulla questione.
Il Sudafrica e Israele sono entrambi parte dello Statuto nonchรฉ della Convenzione, condizione necessaria ma non sufficiente: occorreย verificare che laย Convenzione sia effettivamente applicabile. La successiva valutazione riguarda quindiย l’ambito di applicazioneย della Convenzione al fine diย esaminare se gli atti e le omissioni denunciatiย dal Sudafricaย rientrino nella corniceย tracciata.ย
Per il Sudafrica si tratta di un disegno chiaramente genocidario, per Israele il quadro fattuale รจ stato deliberatamente manipolato al fine di fornire unโidea distorta: il Paese si trova in uno stato di guerra e le vittime civili non sono altro che una conseguenza involontaria dell’uso legittimo della forza. Di conseguenza, il quadro giuridico al quale fare riferimento รจ esclusivamente quello del diritto umanitario, mentre la Convenzione sul genocidio non ha ragione di essere invocata.
Nellโordinanza la Corte, una volta accertatoย prima facieย che le condotte incriminate potrebbero,ย plausibilmente, essere parte di una piรน ampia condotta genocidaria, ha concluso che โalmeno alcuni degli atti e delle omissioni denunciati dal ricorrente sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidioโ.
Quindi laย Convenzione trova applicazioneย e di conseguenzaย il Sudafrica, in quanto Stato parte,ย รจ legittimatoย a citare in giudizio Israele per la violazione della stessa (sez. III โย Legittimazione del Sudafrica).ย
L'”escamotage” israeliano e la posta in gioco
Alla Corte resta unย ultimo nodo da sciogliereย affinchรฉ possa dichiarare la propria giurisdizione: impiegando un ingegnosoย escamotageย legaleย lo Stato ebraico ha sostenuto cheย non vi fosse alcuna reale controversiaย con il Sudafrica rispetto allโandamento del conflitto in corso a Gaza.
Utilizzando una serie di documenti diplomatici e comunicazioni intercorsi tra i due Paesi, Tel-Aviv ha sostenuto che Pretoria non ha dato modo al governo israeliano di rispondere alle accuse di genocidio prima che il Paese africano presentasse istanza alla Corte: se il governo sudafricano avesse ragionevolmente dato ad Israele la possibilitร di spiegarsi, non si sarebbe creato alcun fraintendimento.
ยซLeย controversieย [โฆ] saranno sottoposte alla Corte su richiesta di una delle parti della controversiaยป recita lโart. 9 della Convenzione. Lโespediente utilizzato da Israele nel tentativo diย affondare il ricorso sudafricano รจ chiaro: se non cโรจ controversia, non cโรจ la giurisdizione della Corte.
Le diverseย fasi dellโiter giuridicoย possono apparire come degli adempimenti puramente amministrativi, irrilevanti data la gravitร del contesto in cui si sta svolgendo il conflitto, ma rappresentano dei momentiย potenzialmente letaliย per lโavvenire del processo. Ciascuna delle questioni esposte avrebbe potenzialmente potutoย escludere la competenza della Corte in materia eย paralizzare il percorso giudiziarioย quando questo si trovava ancora in una fase embrionale.
Rispetto a questโultimo cavillo giuridico la Corte, con unโabile manovra argomentativa, ha aggirato lโostacolo e ha concluso di avereย la competenza per giudicareย la questione,ย instaurando il giudizioย in senso stretto e procedendo conย lโadozione di misure provvisorie.ย
In definitiva, la valutazione in merito allโefficacia e allโincisivitร delle misureย adottate dalla Corte rappresenta solo una parte delle considerazioni che รจ possibile fare rispetto alย contenuto dellaย pronuncia, unaย decisioneย dallโimponente portata giuridica e politica, che presenta enormi risvolti sul piano fattuale.
La posizione assunta dal collegio, per quanto cauta, รจ espressione della volontร dellโorgano diย attivarsi rispetto alle sorti del conflitto in corso.ย ย ร solo in seguito a questa pronuncia cheย la causa intentata da Pretoriaย assume i contorni di un vero e proprio processo, facendo sรฌ che la segnalazione sudafricana acquisti concretezza giuridica passando dallโessere unโaccusa ad unย capo di imputazioneย a tutti gli effetti.ย
Ora che ilย processo รจ effettivamente inย corso, Israele ha moltissimo in gioco: la suaย immagine di unica democrazia del Medio Oriente, giร messa in discussione in passato, si รจย rapidamente deteriorataย a seguito dellโescalationย del conflitto e ora, con lโinstaurazione del giudizio per genocidio, รจ definitivamenteย compromessa.ย
La situazione รจ delicata anche per i suoi alleati storici, specialmente per gli Stati Uniti e per lโUnione Europea che si trovano a dover far fronte a continueย manifestazioni di opposizione da parte di una buona fetta di opinione pubblica.ย ย
ร fissata per il 26 febbraio la data di consegna della relazione con cui Israele dovrร illustrare alla Corte come si รจ conformato alle misure provvisorie. ร difficile prevedere quale sarร lโatteggiamento israeliano rispetto alle prescrizioni che gli sono state imposte, ciรฒ che รจ certo รจ che qualora scegliesse di non conformarvisi, ne deriverebbe una rottura con le istituzioni Onu e, piรน in generale, con il sistema di governance globale.
Foto in evidenza: Israeli Defence Forces (2023)