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L’Italia verso la prima Strategia di Sicurezza Nazionale

L’Italia verso la prima Strategia di Sicurezza Nazionale

Il Dpcm del governo colma un vuoto storico nella sicurezza nazionale italiana, ma lascia aperti nodi politici, finanziari e istituzionali
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RID

25 Mag, 2026
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25 Mag, 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026 del DPCM firmato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 22 aprile 2026, l’Italia avvia formalmente il percorso per dotarsi della propria prima Strategia di Sicurezza Nazionale (SSN), colmando una lacuna che la collocava come unico Paese del G7 privo di tale documento.

Il DPCM, regolamento di attuazione dell’art. 7-bis, comma 5, del DL 174/2015 (convertito con L. 198/2015), disciplina infatti il funzionamento del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR) – organo giร  previsto dall’art. 5 della L 124/2007 (che ha riformato il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e fornisce il quadro giuridico di riferimento) – nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e introduce formalmente la procedura per l’adozione della Strategia di Sicurezza Nazionale.

Il regolamento si innesta su una stratificazione normativa ventennale. La cornice fondante resta la legge 124/2007, che ha riformato il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica istituendo il DIS, l’AISE e l’AISI, e configurando all’articolo 5 il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall’Autoritร  delegata (ove nominata) e dai principali Ministri (Esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy).

Su questa base, l’articolo 7-bis del DL 174/2015 aveva previsto la convocazione del CISR anche “in caso di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale”, demandando a un apposito regolamento (adottato ai sensi dell’art. 43 della stessa L. 124/2007) le modalitร  di funzionamento. Quel regolamento รจ rimasto inattuato per oltre 10 anni, fino appunto al DPCM del 22 aprile.

Nel frattempo, 2 interventi normativi avevano costruito un’architettura cyber parallela – il DL 105/2019 sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e il DL 82/2021, istitutivo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) – che il nuovo DPCM raccorda con la disciplina generale, prevedendo l’integrazione del CISR con il Ministro per l’innovazione tecnologica e il Direttore generale dell’ACN per le crisi cyber.

Un ulteriore tassello รจ il DPCM 8 gennaio 2026 n. 1, che ha ridisegnato il CISR tecnico come organismo collegiale permanente presieduto dal Direttore Generale del DIS, presupposto su cui il regolamento del 22 aprile innesta le proprie funzioni di gestione delle crisi.

Sul piano procedurale, il provvedimento รจ adottato in deroga alla procedura ordinaria dell’articolo 17 della legge 400/1988 grazie alla disciplina speciale dell’art. 43 L. 124/2007: senza parere del Consiglio di Stato e senza visto della Corte dei Conti, con il solo obbligo del parere preventivo del COPASIR, regolarmente acquisito.

I contenuti del nuovo regolamento

Venendo al nuovo regolamento, l’articolato del DPCM si compone di 7 articoli, organizzati lungo un’architettura concentrica che muove dalla definizione dell’ambito (art. 1), traversa i compiti e il funzionamento del CISR (artt. 2 e 3), regola l’attuazione delle misure (art. 4), istituisce la Strategia di Sicurezza Nazionale (art. 5), disciplina il CISR tecnico (art. 6) e chiude con le disposizioni transitorie e finali (art. 7).

L’articolo 1 definisce l’ambito applicativo del regolamento, che si limita alle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale: restano ferme le competenze di altre amministrazioni e organismi interministeriali per la gestione di crisi non riconducibili a tale ambito, dalla protezione civile alla difesa civile.

La definizione di “situazioni di crisi” รจ fondamentale: si tratta delle “situazioni di crisi sistemica che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, ivi compresi gli scenari connessi alla minaccia ibrida, il cui superamento richiede l’esercizio dei poteri e delle prerogative di direzione, indirizzo e coordinamento demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri”.

La nozione esibisce 2 elementi qualificanti: la sistemicitร  (la crisi non รจ settoriale nรฉ isolata, ma investe piรน dimensioni dell’azione pubblica) e l’inclusione esplicita della minaccia ibrida, formula che il diritto positivo italiano accoglie qui per la prima volta in un atto regolamentare di matrice presidenziale, dopo essere stata oggetto del “non paper sul contrasto alla guerra ibrida” del Ministero della Difesa.

L’articolo 2 elenca i compiti del CISR in situazioni di crisi. Il Comitato formula proposte al Presidente del Consiglio sugli indirizzi generali per il coordinamento delle attivitร , valuta il quadro informativo e delibera le misure per l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati, formula proposte sulle misure e sui provvedimenti da adottare (ove necessario per la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri) e promuove l’organizzazione di esercitazioni. Il comma 3 ancora il CISR alla nuova funzione di proposta della Strategia di Sicurezza Nazionale e gli attribuisce l’alta sorveglianza sulla sua attuazione.

Va rilevato che, in merito al CISR, il testo utilizza la formula “puรฒ essere convocato”: il Presidente del Consiglio si riserva una facoltร , non un obbligo, anche in presenza di una crisi sistemica che coinvolga aspetti di sicurezza nazionale.

L’articolo 3 regola il funzionamento del CISR nelle crisi. Il comma 1 disciplina l’integrazione della composizione nelle crisi cyber, prevedendo la partecipazione del Ministro per l’innovazione tecnologica e del Direttore generale dell’ACN, ed estende l’integrazione ai casi di rischio grave e imminente connesso alla vulnerabilitร  di reti e sistemi informativi.

Il comma 2 prevede la possibile partecipazione del Ministro o del Sottosegretario delegato alla protezione civile e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di altri Ministri non membri di diritto, del Sottosegretario alla Presidenza, del Consigliere diplomatico e del Consigliere militare, nonchรฉ dei Direttori di AISE e AISI.

Il comma 3 individua i canali di attivazione: iniziativa del Presidente del Consiglio, richiesta di uno o piรน componenti, segnalazione del CISR tecnico, ovvero informazione tempestiva da parte di un Ministro per eventi suscettibili di evolvere in crisi. Il comma 4 consente la convocazione con modalitร  semplificate nei casi di urgenza e in composizione ristretta.

L’articolo 4 completa il quadro disciplinando l’attuazione delle misure adottate e raccorda la disciplina generale delle crisi con l’architettura cyber del DL 82/2021.

L’articolo 5 introduce la Strategia di Sicurezza Nazionale. Il documento, adottato dal Presidente del Consiglio su proposta del CISR e previo parere del COPASIR, definisce gli interessi fondamentali la cui salvaguardia รจ necessaria per garantire la sicurezza nazionale, gli obiettivi strategici e le necessitร  da perseguire, nonchรฉ le politiche e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fattori di minaccia e di rischio.

La Strategia definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione unitaria delle crisi, prevedendo forme di raccordo e coordinamento. Il comma 4 fissa la cadenza minima di aggiornamento a 3 anni; il comma 5 prevede che il Presidente del Consiglio, o un componente del CISR su sua delega, riferisca periodicamente al COPASIR sulle iniziative adottate.

Il documento non รจ sottoposto ad approvazione parlamentare: la sede deliberativa resta integralmente nell’esecutivo, con il Parlamento informato attraverso il filtro del Comitato bicamerale di controllo.

L’articolo 6 disciplina il CISR tecnico. Le funzioni sono di natura strumentale e di supporto: preparazione delle riunioni, acquisizione delle pianificazioni operative rilevanti, analisi delle informazioni, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle misure, formulazione di proposte sulla posizione nazionale in sede internazionale, attivitร  preparatoria per la Strategia di Sicurezza Nazionale.

La segreteria รจ assicurata dal DIS. Alle sedute partecipano il Consigliere diplomatico e il Consigliere militare del Presidente del Consiglio, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e, nei casi cyber, un rappresentante dell’ACN. Il comma 5 consente la convocazione in modalitร  semplificate da parte del Direttore Generale del DIS nei casi di particolare gravitร  e urgenza, con la possibilitร  di permanenza in seduta sino alla cessazione della crisi.

Il comma 6 prevede l’istituzione di tavoli tecnici dedicati, anche permanenti, e formalizza l’esistenza del tavolo tecnico permanente sul contrasto alla minaccia ibrida, istituito presso il DIS.

L’articolo 7 reca le disposizioni transitorie: il comma 4 prescrive un’infrastruttura di telecomunicazione dedicata per lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti, e il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, ovvero che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le quattro direttrici del regolamento

Sul piano pratico, il regolamento produce effetti operativi misurabili lungo almeno 4 direttrici.

La prima riguarda la formalizzazione del CISR come unitร  di crisi a livello politico-strategico. Fino al 6 maggio 2026, la convocazione del CISR in situazioni di crisi avveniva sulla base della normativa primaria, ma in assenza del regolamento attuativo, costringendo a costruzioni casistiche: in caso di crisi cyber si attivava la cornice del DL. 82/2021, per le crisi diplomatiche e militari si ricorreva a riunioni informali a Palazzo Chigi, per le emergenze di protezione civile operava il decreto legislativo 1/2018.

Il DPCM riconduce a un’unica sede di โ€œsintesiโ€ le crisi che presentano dimensione sistemica e coinvolgimento della sicurezza nazionale, e fissa i canali di attivazione, le modalitร  di convocazione semplificata e la composizione modulare. L’effetto pratico รจ una compressione dei tempi decisionali e l’eliminazione delle sovrapposizioni con il livello operativo settoriale.

La seconda direttrice รจ il riconoscimento normativo della minaccia ibrida. Il diritto italiano non disponeva, prima di questo decreto, di una definizione regolamentare della categoria. L’inclusione esplicita della “minaccia ibrida” nella definizione di “situazioni di crisi” all’articolo 1, e l’istituzionalizzazione del tavolo tecnico permanente presso il DIS (art. 6, comma 6), producono 2 conseguenze.

La prima รจ procedurale: episodi non riconducibili a un attacco armato convenzionale nรฉ a una crisi cyber in senso stretto – quindi sabotaggi alle infrastrutture critiche, campagne di disinformazione coordinate da attori statali, interferenze economiche o tecnologiche, ecc. – entrano nel perimetro di attivazione del CISR.

La seconda รจ organizzativa: il tavolo tecnico permanente diventa la sede di rilevazione e monitoraggio continuo, superando la logica reattiva del singolo evento. Si allarga dunque il perimetro della Sicurezza nazionale, in linea con le principali tendenze a livello occidentale, in primis negli Stati Uniti.

La terza direttrice รจ la Strategia di Sicurezza Nazionale. La sua adozione colma una lacuna che faceva dell’Italia un’eccezione tra i Paesi del G7 e tra gli alleati NATO di pari rango. La Strategia italiana, secondo l’articolato, dovrร  definire interessi fondamentali, obiettivi strategici, politiche di prevenzione e contrasto, e indirizzi per la gestione unitaria delle crisi.

Il decreto le assegna anche una funzione di “cornice generale” rispetto alle strategie settoriali: la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026, la prima Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale di gennaio 2026, la Strategia Italiana per l’Artico di gennaio 2026 e la Strategia Militare Nazionale dello Stato Maggiore della Difesa (quest’ultima, secondo quanto emerso dal dibattito specialistico, sarebbe pronta per la pubblicazione ma trattenuta in attesa della pubblicazione della NSS) dovranno trovare nella Strategia di Sicurezza Nazionale il proprio riferimento di indirizzo.

รˆ un passaggio che assegna implicitamente alla Presidenza del Consiglio una funzione di “ordinatore” delle politiche settoriali di sicurezza, sottraendole alla logica del coordinamento orizzontale tra Dicasteri.

La quarta direttrice รจ il rafforzamento del CISR tecnico e del ruolo del DIS. Il regolamento attribuisce al CISR tecnico funzioni di supporto operativo continuativo, con possibilitร  di seduta permanente fino alla cessazione della crisi e con la facoltร  del Direttore Generale del DIS di convocarlo in modalitร  semplificate.

La segreteria del CISR tecnico affidata al DIS, combinata con la Presidenza del Direttore Generale, colloca il Dipartimento al centro del flusso informativo verticale: dalle agenzie operative al livello politico-strategico, e viceversa. Il DPCM 8 gennaio 2026 n. 1 sull’ordinamento del DIS aveva giร  consolidato questo profilo; il regolamento del 22 aprile lo rende operativo nella gestione delle crisi.

I profili critici del provvedimento

Tuttavia, l’inquadramento giuridico del provvedimento presenta alcuni profili critici che meritano di essere analizzati nel dettaglio.

Il primo profilo riguarda la natura stessa dello strumento giuridico utilizzato. Il DPCM รจ un atto regolamentare del Governo, non una legge: nella gerarchia delle fonti del diritto รจ dunque una fonte di rango secondario, modificabile da un futuro esecutivo senza passare dal Parlamento, rendendo dunque fragile la cornice giuridico-normativa.

La scelta della via regolamentare รจ probabilmente dettata dall’urgenza di colmare in tempi rapidi un ritardo strategico ormai non piรน sostenibile; ma per un tema di questa portata, e nonostante gli anni di attesa, sarebbe stato preferibile un passaggio parlamentare e l’adozione di una legge, in modo da rendere piรน robusta l’architettura della Strategia Sicurezza Nazionale (e della Sicurezza nazionale in generale).

Il limite non รจ solo formale: intervenendo a normativa primaria invariata, il regolamento non ha potuto introdurre modifiche strutturali all’architettura italiana della Difesa e Sicurezza Nazionale.

Restano fuori, per esempio, l’istituzione di un Consiglio di sicurezza nazionale sul modello del NSC statunitense o del Conseil de dรฉfense et de sรฉcuritรฉ nationale francese, l’obbligatorietร  della nomina dell’Autoritร  Delegata e una composizione del CISR aggiornata e piรน in linea con i nuovi scenari. Sono tutti elementi richiamati, fra l’altro, dalla proposta di legge presentata a fine 2024 dal Presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, che avrebbero perรฒ richiesto, appunto, un intervento di rango primario.

Il secondo riguarda la natura facoltativa della convocazione del CISR. La formula “puรฒ essere convocato”, coerente con le prerogative del Presidente del Consiglio, lascia all’organo di vertice un margine di apprezzamento ampio sulla qualificazione di una situazione come “crisi sistemica” e sulla decisione di attivare il meccanismo.

Non esistono soglie oggettive nรฉ meccanismi di attivazione automatica. La conseguenza pratica รจ che l’efficacia del regolamento dipende interamente dalla volontร  politica del Presidente del Consiglio in carica e dalla qualitร  dell’attivitร  di segnalazione esercitata dal CISR tecnico. Un esecutivo poco propenso alla collegialitร  potrebbe svuotare il meccanismo nella prassi senza violarne la lettera.

Il terzo profilo concerne la copertura finanziaria. La clausola di invarianza finanziaria dell’articolo 7, comma 5, prescrive che dall’attuazione del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri. La previsione รจ coerente con la prassi degli atti regolamentari italiani, ma stride con l’ampliamento sostanziale dei compiti del CISR tecnico, con l’istituzione del tavolo tecnico permanente sulla minaccia ibrida, con la previsione di un’infrastruttura di telecomunicazione dedicata per lo scambio continuativo di informazioni e con l’obbligo di elaborazione triennale della Strategia.

L’assenza di risorse dedicate scarica i costi sui bilanci ordinari del DIS e delle amministrazioni rappresentate nel CISR tecnico, replicando un problema strutturale dei documenti strategici italiani come giร  piรน volte evidenziato in questa rubrica.

In conclusione, il DPCM 22 aprile 2026 chiude una stratificazione normativa ventennale, dร  attuazione a una previsione legislativa rimasta inattuata per oltre 10 anni e introduce nell’ordinamento italiano la cornice formale per la prima Strategia di Sicurezza Nazionale. Le sue ambizioni sono coerenti con l’evoluzione del contesto strategico internazionale e con l’esigenza, ormai acquisita anche nel dibattito politico italiano, di superare la frammentazione settoriale dell’apparato di sicurezza.

La capacitร  del regolamento di produrre effetti sostanziali dipenderร  principalmente da 3 variabili. La prima รจ l’adozione effettiva della Strategia di Sicurezza Nazionale, attesa nel prossimo futuro sulla base del lavoro istruttorio condotto dal CISR e dal DIS, anche se non ci sono indicazioni riguardo alle tempistiche.

La seconda รจ la dotazione organica e materiale del CISR tecnico e del tavolo permanente sulla minaccia ibrida, sulla quale la clausola di invarianza finanziaria pone vincoli rilevanti. La terza รจ la prassi applicativa: la facoltร  del Presidente del Consiglio di convocare il CISR potrร  tradursi in uno strumento di lavoro continuativo o restare un’opzione attivata in via eccezionale, e questa scelta segnerร  la differenza tra una riforma sostanziale e una formalizzazione di rapporti giร  esistenti.

Si apre, in prospettiva, un duplice cantiere. Sul piano regolamentare, il DPCM dell’articolo 7, comma 2, che dovrร  individuare le strutture competenti per la programmazione e la pianificazione operativa interministeriale, completerร  il quadro lasciato aperto dalle disposizioni transitorie.

Sul piano legislativo, il dibattito sul superamento del modello โ€œCISR presieduto dal Premierโ€ verso un Consiglio di Sicurezza Nazionale formalizzato – al quale il regolamento non risponde – resta aperto e dipenderร  dall’iniziativa parlamentare. La Strategia di Sicurezza Nazionale, quando sarร  adottata, sarร  oggetto di un’analisi dedicata in questa rubrica.

Immagine in evidenza: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Palazzo_Chigi_-_esterno.jpg

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Questo contenuto รจ frutto della collaborazione tra Aliseo e Rivista Italiana Difesa ed รจ tratto dall'uscita settimanale Risk&Strategy Weekly

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